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SPECIALE ISCRIZIONI

Iscrizioni anno scolastico 2012/2013

 

 

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo è fissato al  20 febbraio 2012.

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C.  Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica , limite definito sulla base delle risorse di organico.

 

Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia

 

            Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età  non oltre il termine del 30 aprile 2013.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009,n.89:

  • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
  • alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
  • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a

  • 40 ore settimanali;
  • su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali
  • o elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.

 

 

Iscrizioni alla Scuola Primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale[1]:

- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2012;

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30;  40 ore (tempo pieno).

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati  servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.

 

 

Iscrizioni alla Scuola secondaria di primo grado

      Per l’anno scolastico 2012/2013 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012, alla istituzione scolastica prescelta.

 

Accoglienza e inclusione

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

    

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste  per gli alunni con cittadinanza italiana.

A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto  3 “Distribuzione  degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario  programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si richiama,infine, la nota prot.2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, in ordine  alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni e studenti con DSA presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge  n. 170/2010.

Gli Uffici Scolastici Regionali attivano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 tutte le necessarie iniziative  e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.

A questo proposito, è bene precisare che il quadro applicativo delle disposizioni della legge n.170/2010, al momento dell’emanazione della presente, non è giunto a completamento ed è in corso di predisposizione l’Accordo Stato-Regioni per il rilascio delle diagnosi DSA da parte del Servizio sanitario nazionale.

                              Alcune Regioni hanno già impartito disposizioni in ordine alle diagnosi DSA, sia per quanto riguarda le nuove diagnosi, sia per la “revisione” da parte del Servizio sanitario regionale delle diagnosi rilasciate da privati. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna Istituzione Scolastica  dovrà quindi conformare la propria azione a tali disposizioni Regionali.

                              Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669  del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

                 

 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

            La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

  •  attività didattiche e formative;
  •  attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
  •  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

                                                          

                                              




[1]  La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”. Cfr anche la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

 

 

 

 

 

 

 

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